In occasione della 9ª Assemblea Generale di FSC, tenutasi nell'Ottobre 2022, è stata approvata la mozione 37/2021, che richiedeva modifiche ai Principi e ai Criteri FSC per aggiornare e attuare la Politica di Conversione.

Questa mozione conteneva modifiche chiave ai Criteri 6.9 e 6.10 e un nuovo Criterio, il 6.11, riguardanti il documento FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship; le richieste di modifica riguardavano, in particolare, l'introduzione della nuova data limite del 31 Dicembre 2020 e la possibilità di certificare i terreni convertiti tra il 1° Dicembre 1994 e questa data nel caso in cui venga fornito un risarcimento per i danni sociali e ambientali causati dalla conversione.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente nota informativa (1 Luglio 2023) e fino all’entrata in vigore il nuovo Standard di Gestione Forestale nazionale, che incorpora le modifiche derivanti dalla M37/2021 (compreso il periodo di transizione verso tale standard) si applica quanto segue:

  • I Criteri 6.9 e 6.10 rivisti e il nuovo Criterio 6.11 previsti dal documento FSC-STD-01-001 V5-3 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship sostituiscono i criteri corrispondenti stabiliti nello Standard di Gestione Forestale esistente.
  • L'Organizzazione deve essere conforme agli Indicatori Generici Internazionali di cui ai Criteri 6.9 e 6.10, e al nuovo Criterio 6.11 previsti dal documento FSC-STD-60-004 V2-1 International Generic Indicators.
  • L’Advice 2 prevale sui requisiti contrastanti, incoerenti o altrimenti incompatibili previsti dagli standard esistenti.

 

I nuovi Indicatori Generici Internazionali riguardanti i Criteri 6.9, 6.10 e il nuovo Criterio 6.11

6.9 L’Organizzazione non deve convertire le foreste naturali o Alti Valori di Conservazione in piantagioni, né convertire foreste naturali o piantagioni presenti su siti direttamente convertiti da foreste naturali in altri tipi di usi del suolo, eccetto nel caso in cui la conversione:
 

  • interessi una porzione molto limitata dell’area dell’Unità di Gestione; e
  • produrrà nell’Unità di Gestione benefici di conservazione chiari, sostanziali, addizionali, nel lungo periodo; e
  • ciò non danneggi o minacci gli Alti Valori di Conservazione, né alcun sito o risorse necessarie al mantenimento o miglioramento degli stessi.

6.9.1: Sono vietate la conversione di foreste naturali o di Alti Valori di Conservazione in piantagioni, la conversione di foreste naturali in terreni non forestali e la conversione di piantagioni da foreste naturali ad usi non forestali, eccetto quando la conversione è attuata con i seguenti requisiti:
 

  1. interessi una porzione molto limitata dell’Unità di Gestione; e
  2. dalla suddetta conversione deriveranno chiari, tangibili, aggiuntivi, sicuri benefici di conservazione di lunga durata nell’Unità di Gestione; e
  3. ciò non danneggi o minacci gli Alti Valori di Conservazione né alcun sito o risorsa necessaria al mantenimento o miglioramento del loro stato.
     

6.10 Le Unità di Gestione contenenti piantagioni che sono state realizzate su aree convertite da foreste naturali tra il 1° dicembre 1994 e il 31 dicembre 2020 non possono essere ammesse alla certificazione, eccetto quando:
 

  • la conversione interessi una porzione molto limitata dell’Unità di Gestione e dalla conversione derivino chiari, tangibili, aggiuntivi, sicuri benefici di conservazione di lunga durata nell’Unità di Gestione; o
  • l'Organizzazione che è stata direttamente o indirettamente coinvolta nella conversione dimostri il risarcimento di tutti i danni sociali e la riparazione proporzionata ai danni ambientali, come specificato nella “FSC Remedy Framework” applicabile, o
  • l'Organizzazione che non è stata coinvolta nella conversione, ma che ha acquisito Unità di Gestione in cui è avvenuta la conversione, dimostri il risarcimento dei danni sociali prioritari e la parziale riparazione dei danni ambientali come specificato nella “FSC Remedy Framework” applicabile.

6.10.1: Sulla base delle Migliori Informazioni Disponibili (Best Available Information, BAI) si documentano le trasformazioni d’uso del suolo nell’Unità di Gestione avvenute tra il 1° Dicembre 1994 e il 31 Dicembre 2020.

6.10.2: Tutte le aree convertite da foresta naturale a piantagione tra il 1° Dicembre 1994 e il 31 Dicembre 2020 non sono certificabili, a meno che:
 

  1. La conversione interessi una porzione molto limitata dell’Unità di Gestione e dalla conversione derivino chiari, tangibili, aggiuntivi, sicuri benefici di conservazione di lunga durata nell’Unità di Gestione; o
  2. L'Organizzazione che è stata direttamente o indirettamente coinvolta nella conversione dimostri il risarcimento di tutti i danni sociali e la riparazione proporzionata ai danni ambientali, come specificato nel FSC Remedy Framework applicabile, o
  3. L'Organizzazione che non è stata coinvolta nella conversione, ma che ha acquisito Unità di Gestione in cui è avvenuta la conversione, dimostri il risarcimento dei danni sociali prioritari e la parziale riparazione dei danni ambientali come specificato nella FSC Remedy Framework applicabile; o
  4. L'Organizzazione si qualifica come azienda piccola e a bassa scala.

6.11 Le unità di Gestione non sono certificabili se contengono foreste naturali o Alti Valori di Conservazione convertiti dopo il 31 Dicembre 2020, eccetto quando la conversione:
 

  1. interessi una porzione molto limitata dell’Unità di Gestione; e
  2. dalla suddetta conversione deriveranno chiari, tangibili, aggiuntivi, sicuri benefici di conservazione di lunga durata nell’Unità di Gestione; e
  3. ciò non danneggi o minacci gli Alti Valori di Conservazione né alcun sito o risorsa necessaria al mantenimento o miglioramento del loro stato.

6.11.1 Sulla base delle migliori informazioni disponibili, vengono compilati dati accurati su tutte le conversioni di foreste naturali e aree ad Alto Valore di Conservazione avvenute dopo il 31 Dicembre 2020 all'interno dell'unità di gestione.

6.11.2 Le aree in cui le foreste naturali o le aree ad Alto Valore di Conservazione sono state convertite dopo il 31 Dicembre 2020 non sono certificabili, tranne nel caso in cui la conversione:

  1. interessi una porzione molto limitata dell’Unità di Gestione; e
  2. dalla suddetta conversione deriveranno chiari, tangibili, aggiuntivi, sicuri benefici di conservazione di lunga durata nell’Unità di Gestione; e
  3. ciò non danneggi o minacci gli Alti Valori di Conservazione né alcun sito o risorsa necessaria al mantenimento o miglioramento del loro stato.