
Nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per parchi giochi e arredo urbano
L’aggiornamento è stato pubblicato nell’ambito del piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP). Da questo punto di vista, l’Italia è uno dei pochi Paesi dell’Unione Europea che può vantare l’obbligatorietà della loro applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti, come definito dall’art 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017).
Il Decreto relativo ai CAM per parchi giochi e arredo urbano entrerà in vigore a 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, e andrà a sostituire il documento precedente (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 Febbraio 2015) per migliorare i requisiti di qualità ambientale.
Nello specifico i nuovi CAM promuovono prodotti realizzati:
- con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti (scarti produttivi riutilizzati all’interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende);
- fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;
- progettati per durare più a lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile;
- tramite una filiera corta per ridurre l’impatto ambientale nella fase di trasporto.
Nella fornitura e posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e arredi per esterni contenenti materiali legnosi, rimane il riferimento alla certificazione FSC come strumento di garanzia al fine di dimostrare la provenienza di legno e fibre di legno da foreste gestite in maniera sostenibile o come prova di presenza di legno riciclato. Il requisito, che presenta una forma simile alla precedente, è stato migliorato per essere letto con più chiarezza sia dalle stazioni appaltanti che dagli operatori economici e riporta come, in fase di fornitura o di montaggio dei prodotti certificati FSC, debba essere presentato alla stazione appaltante un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione di catena di custodia CoC dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Tali documenti possono essere presentati solo da soggetti in possesso di una certificazione FSC precedentemente esibita in fase di gara.