L’approccio seguito si basa sul principio della semplificazione attraverso chiarimenti (simplification through clarification), che si traduce in: 

  • una versione aggiornata delle linee guida sull’EUDR;
  • una quarta versione delle FAQ;
  • una bozza di atto delegato, che specifica quali prodotti rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR.

Sebbene i requisiti di base rimangano invariati, alcune modifiche sono particolarmente rilevanti per le imprese che operano nei settori del legno e della gomma naturale. La nuova bozza di regolamento delegato offre infatti una definizione più precisa dei prodotti soggetti all’EUDR; questo perché in passato, alcuni codici relativi a prodotti a base di gomma hanno generato incertezze, poiché comprendevano sia articoli derivati da tali materie prime sia altri realizzati con materiali non collegati. Per risolvere questo problema, la bozza introduce il prefisso “ex” (da extract, ossia “estratto”) davanti al codice SA nell’Allegato I, segnalando così che solo alcuni prodotti all’interno di quel codice sono rilevanti - nello specifico, quelli effettivamente derivati dalla merce in questione.

Un esempio: il codice HS 4011 comprende tutti i tipi di pneumatici, ma solo quelli prodotti con gomma naturale (e non con gomma sintetica) sono soggetti all’EUDR. Inoltre, mentre la gomma ottenuta da Hevea brasiliensis è inclusa, altre gomme naturali come balata, guttaperca, guayule e chicle provenienti da specie differenti ne sono escluse. 

Per quanto riguarda i prodotti in legno, si conferma che quelli realizzati interamente in bambù o rattan non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Sono inoltre previste alcune esenzioni aggiuntive: 

  • i rifiuti, i prodotti in legno o gomma usati o di seconda mano non sono soggetti all’EUDR;
  • i campioni a valore trascurabile, come articoli inviati per test o promozione, sono esclusi;
  • i materiali da imballaggio usati per sostenere o trasportare altri prodotti non rientrano nel campo di applicazione;
  • sono esentati anche materiali accessori come manuali, etichette e cataloghi, nonché le lettere, salvo il caso in cui contengano prodotti pertinenti. 

Due Diligence

I dati satellitari, come la mappa Global Forest Cover 2020, possono rappresentare uno strumento utile per valutare i rischi legati alla deforestazione. Tuttavia, nessuna mappa è obbligatoria, esclusiva o giuridicamente vincolante ai sensi dell’EUDR. Le aziende sono quindi libere di utilizzare mappe e strumenti diversi, purché l’obiettivo finale resti una valutazione approfondita dei rischi. Questo perché la responsabilità di fornire prove credibili e solide a supporto delle proprie valutazioni rimane comunque in capo alle aziende.

E ancora: gli operatori che acquistano legno o gomma da aree classificate come “a basso rischio” possono beneficiare di una procedura semplificata di dovuta diligenza. Tuttavia, ciò non si traduce semplicemente nella raccolta di informazioni: l’obiettivo dell’EUDR è ridurre il rischio di deforestazione e degrado forestale a un livello trascurabile. Anche in presenza di un rischio basso, le aziende sono tenute a valutare attentamente la complessità della propria catena di fornitura e a vigilare su potenziali tentativi di elusione delle norme.

Un’importante novità è che la dichiarazione di dovuta diligenza può essere presentata una sola volta all’anno e coprire più spedizioni. Per quanto riguarda i prodotti compositi, è richiesta invece la dovuta diligenza solo per il componente principale. Ad esempio, per un paio di scarpe, sarà sufficiente eseguire la verifica sulla suola in gomma.

L’aggiornamento delle FAQ

Le FAQ dell’EUDR introducono anche la figura degli “operatori a valle”: si tratta di aziende che vendono o esportano prodotti già sottoposti alla dovuta diligenza da parte di soggetti a monte nella catena di fornitura. Le grandi imprese (ossia gli operatori a valle e i commercianti che non rientrano nella categoria PMI, Piccole-Medie Imprese) possono ora fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza fornite dai loro fornitori a monte. Non è obbligatorio verificare il sistema di dovuta diligenza utilizzato a monte: è sufficiente raccogliere e controllare i numeri di riferimento e verifica associati, e presentare la propria dichiarazione che li richiama.

Nel caso in cui una parte del prodotto non sia stata ancora coperta dalla dovuta diligenza, l’azienda è comunque tenuta a condurre un’analisi completa. Per accedere al Sistema informativo dell’UE è necessario disporre di un numero EORI (Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici) valido, anche per gli esportatori situati al di fuori dell’Unione europea.

Il sistema FSC

Nonostante le semplificazioni proposte, la conformità all’EUDR continua a rappresentare un impegno importante per le aziende, soprattutto per quelle che si approvvigionano tramite catene di fornitura complesse o globali. Il sistema FSC offre una base solida e una serie di strumenti completi che possono facilitare il rispetto dei requisiti previsti dall’EUDR:

  • la certificazione FSC è già conforme ai requisiti dell’EUDR ed è allineata alle definizioni specifiche contenute nel regolamento;
  • FSC Aligned for EUDR è un’opzione volontaria pensata per garantire il massimo livello di conformità all’EUDR, supportando anche la verifica della legalità e dell’assenza di deforestazione;
  • Le Analisi del Rischio FSC aiutano a valutare i rischi a livello nazionale e subnazionale, anche nel caso di prodotti compositi o provenienti da aree a basso rischio. Le informazioni pertinenti sono disponibili sulla piattaforma FSC Risk Hub.
  • FSC Trace facilita la presentazione dei sistemi di dovuta diligenza e consente un’archiviazione affidabile delle informazioni. Maggiori informazioni sono disponibili su: fsc.org/it/fsc-eudr. 

Dopo un’attenta valutazione delle modifiche e delle semplificazioni introdotte nella seconda versione della guida EUDR e nella quarta iterazione delle FAQ, FSC non prevede per il momento aggiornamenti al proprio Modulo Regolatorio. Tuttavia, sono in preparazione chiarimenti all’interno delle FAQ FSC, con l’obiettivo di aiutare gli stakeholder a interpretare correttamente le novità e ad allinearsi alla guida aggiornata.

Il progetto di atto delegato resterà aperto ai commenti fino al 13 Maggio 2025. Una volta chiusa la consultazione, dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE. Parallelamente, la Commissione europea è al lavoro sull’atto di benchmarking per i Paesi, la cui pubblicazione è attesa entro Giugno 2025. L’applicazione effettiva dei requisiti EUDR per le aziende non PMI è prevista a partire da Gennaio 2026.

Risorse della Commissione europea

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni FSC per l’EUDR, è possibile scrivere all’indirizzo eudr@fsc.org.